Certificazione energetica degli edifici
Certificato Energetico APE Eur degli edifici è un sistema di valutazione per:
- fornire informazioni chiare e trasparenti sulla qualità energetica degli immobili mediante uno specifico sistema di classificazione
- promuovere l’efficienza energetica mediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Il Certificato Energetico APE Eur è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in termini di efficienza energetica, grazie all’informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, circa i suoi consumi energetici richiesti per mantenere determinate condizioni ambientali interne. Il Certificato Energetico APE Eur fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. Il Certificato Energetico APE Eur è un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato in gergo certificatore energetico, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici. Diverse nazioni in tutto il mondo hanno creato dispositivi capaci di calcolare l’efficienza energetica degli edifici, sia estiva che invernale : l’Unione europea ha emanato una serie di direttive per dare ai singoli stati membri dispositivi simili per la valutazione energetica.

Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «Certificato Energetico APE Eur », o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell’edificio», si intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» (punto d) art.2 Dgls 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.